Nei tempi di globalizzazione è sempre più facile richiedere forniture e prestazioni professionali all’estero. Ma con la ritenuta d’acconto come la mettiamo? Diciamo che in generale vale la regola della doppia imposizione fiscale per i non residenti, quindi sia il cliente che il professionista pagano le ritenute ognuno nel proprio paese. Ovviamente questo è molto sconveniente per cui è possibile anche applicare una ritenuta del 30 % sulle prestazioni effettuate dai non residenti che lavorano in uno stato estero. Se così stessa la cosa, sarebbe abbastanza sconveniente farsi delle forniture all’estero. Ci sono tuttavia delle vie d’uscita per non pagare alcuna ritenuta, soprattutto da parte del committente.
Verificare le convenzioni per evitare la doppia imposizione
Per evitare la doppia imposizione fiscale gli stati, nel corso del tempo, hanno firmato delle convenzioni a cui far riferimento per non pagare la ritenuta d’acconto. Supponiamo di aver ricevuto una prestazione professionale da un architetto in Lettonia. Se lo stesso riuscirà a farsi certificare dalla sua amministrazione fiscale di riferimento che è residente in quel paese e lì è soggetto alla tassazione, allora per il cliente basta unicamente la fattura senza ritenuta d’acconto con allegata tale dichiarazione. Bisogna tuttavia verificare bene che esista la convenzione in materia di doppia imposizione tra l’Italia e lo stato dove è stata effettuata la prestazione.
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